Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Procedure per l'autorizzazione - Principi fondamentali della materia, previsti dal legislatore statale su tutto il territorio nazionale (nel caso di specie: anche attraverso linee guida) - Finalità - Bilanciamento di interessi contrapposti - Compiti delle Regioni e delle Province autonome - Individuazione, con finalità acceleratorie ma non preclusive, di aree o zone non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione Basilicata che modificano il Piano di indirizzo energetico regionale, rendendo più stringenti i requisiti tecnici minimi stabiliti per i progetti di impianti fotovoltaici e eolici di grande generazione). (Classif. 094007).
Nel regolare le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 4 e seguenti del d.lgs. n. 28 del 2011, nonché le previsioni del d.m. 10 settembre 2010 - che recano principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44822; S. 177/2021 -mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42682; S. 177/2018 - mass. 40192; S. 69/2018; S. 99/2012).
Le norme che regolano le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono vòlte a bilanciare interessi di fondamentale rilevanza assiologica, intendendo, per un verso, potenziare le fonti rinnovabili - punto di intersezione tra l'obiettivo di difendere l'interesse ambientale e l'istanza di garantire la produzione di energia - e, per l'altro, contemperare il massimo sviluppo delle dette fonti con l'istanza, potenzialmente confliggente, della tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità. (Precedenti: S. 46/2021; S. 86/2019 -mass. 42665; S. 177/2018; S. 199/2014 - mass. 38076, S. 67/2011; S. 119/2010 - mass. 34496).
Nel valorizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e gli artt. da 4 a 9 del d.lgs. n. 28 del 2011 regolano le autorizzazioni e le relative procedure amministrative, nel solco della semplificazione e dell'esigenza di rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa. (Precedenti: S. 189/2014 - mass. 38057; S. 344/2010 - mass. 35135).
Le linee guida, emanate con il d.m. 10 settembre 2010, disciplinano l'inserimento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel contesto del paesaggio, vincolando, quali principi generali della materia, tutto il territorio nazionale. Le relative norme sono espressione della leale collaborazione fra Stato e Regioni e rappresentano, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. (Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44822; S. 11/2022; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43714; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019; S. 69/2018; S. 308/2011).
L'individuazione, previa istruttoria amministrativa, di aree o zone non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili da parte delle Regioni e delle Province autonome comporta una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione, integrando un giudizio di primo livello con finalità acceleratorie; spetterà, poi, al procedimento di autorizzazione il compito di verificare se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile. (Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44821; S. 11/2022).
Dai principi che regolano le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non è dato inferire un potere delle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento di detti impianti nel paesaggio né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa. (Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. - 40965; S. 298/2013; S. 308/2011; S. 168/2010 - mass. 34639).
Il principio della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili opera non solo sul piano nazionale ma che è anche il riflesso dei vincoli imposti dalla normativa dell'Unione europea, così come degli obblighi assunti a livello internazionale con la ratifica del Protocollo di Kyoto e dell'Accordo di Parigi nel comune intento di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. (Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44822; S. 46/2021; S. 13/2014 - mass. 37604; S. 275/2012; S. 85/2012 - mass. 36239).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, gli artt. 1, comma 1, lett. a e b, e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 30 del 2021. Le disposizioni impugnate dal Governo - nel modificare in senso più restrittivo il Piano di indirizzo energetico regionale-PIEAR, Appendice A, approvato con la legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 - contrastano con i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», recati dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dagli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 28 del 2011, nonché dal d.m. 10 settembre 2010. Né detto contrasto può essere superato tramite un'interpretazione meno fedele al dato letterale: le stesse, infatti, violano anche i principi fondamentali dettati dalle linee guida per l'individuazione di siti non idonei, riguardando, da una parte, genericamente porzioni significative del territorio e non rispettando, dall'altro, la riserva di procedimento amministrativo e la relativa istruttoria. Le disposizioni impugnate introducono, pertanto, in via legislativa una modifica del precedente PIEAR, nelle more del completamento del procedimento amministrativo destinato a condurre all'approvazione del nuovo piano: in ogni caso esse contrastano con i principi fondamentali della materia, con sacrificio del principio, nazionale, europeo e internazionale, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili). (Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44822; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 237/2020 - mass. 42820; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965 e 40967; S. 148/2019; S. 86/2019 - mass. 42665; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 267/2016 - mass. 39304; S. 13/2014 - mass. 37604; S. 44/2011 - mass. 35352; S. 124/2010 - mass. 34547).