Ordinanza 219/2001 (ECLI:IT:COST:2001:219)
Massima numero 26380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
26381
Titolo
Magistrati - Trattamento economico - Somme corrisposte in esecuzione di giudicato amministrativo - Recupero degli importi - Interpretazione autentica - Incidenza sulla funzione giudiziaria - Lamentata lesione dei principi della divisione dei poteri e della tutela giurisdizionale dei diritti - Manifesta infondatezza della questione.
Magistrati - Trattamento economico - Somme corrisposte in esecuzione di giudicato amministrativo - Recupero degli importi - Interpretazione autentica - Incidenza sulla funzione giudiziaria - Lamentata lesione dei principi della divisione dei poteri e della tutela giurisdizionale dei diritti - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui (interpretando autenticamente l'art. 10, comma secondo, della legge n. 425 del 1984), ha reso applicabili retroattivamente le norme sul "riassorbimento" degli scatti figurativi dovuti a pubblici dipendenti, anche se spettanti per effetto di sentenze passate in giudicato. Infatti, allorché il legislatore prevede un "riassorbimento" di quanto già conseguito dal pubblico dipendente, senza incidere su quanto già corrisposto per effetto della sentenza, ma eliminando, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento economico, esiti privilegiati di trattamento economico, non è violato né il principio della separazione dei poteri, né quello dell'intangibilità del giudicato.
- Per precedenti dichiarazioni della non fondatezza di questioni relative all'art. 10, comma 2, della legge n. 425 del 1984, v. sentenza n. 413/1988, ed ordinanze n. 915/1988, n. 1047/1988, n. 501/1991, n. 253/1992, n. 469/1992.
- Nello stesso senso, v. sentenza n. 409/1995.
- Sui limiti alla facoltà del legislatore di modificare 'in peius' il trattamento economico dei pubblici dipendenti, v. sentenza n. 374/2000.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui (interpretando autenticamente l'art. 10, comma secondo, della legge n. 425 del 1984), ha reso applicabili retroattivamente le norme sul "riassorbimento" degli scatti figurativi dovuti a pubblici dipendenti, anche se spettanti per effetto di sentenze passate in giudicato. Infatti, allorché il legislatore prevede un "riassorbimento" di quanto già conseguito dal pubblico dipendente, senza incidere su quanto già corrisposto per effetto della sentenza, ma eliminando, con il meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento economico, esiti privilegiati di trattamento economico, non è violato né il principio della separazione dei poteri, né quello dell'intangibilità del giudicato.
- Per precedenti dichiarazioni della non fondatezza di questioni relative all'art. 10, comma 2, della legge n. 425 del 1984, v. sentenza n. 413/1988, ed ordinanze n. 915/1988, n. 1047/1988, n. 501/1991, n. 253/1992, n. 469/1992.
- Nello stesso senso, v. sentenza n. 409/1995.
- Sui limiti alla facoltà del legislatore di modificare 'in peius' il trattamento economico dei pubblici dipendenti, v. sentenza n. 374/2000.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/1993
n. 537
art. 3
co. 64
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte