Ordinanza 219/2001 (ECLI:IT:COST:2001:219)
Massima numero 26381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
26380
Titolo
Profili della questione - Parametri prospettati dalle parti del giudizio principale - Indeducibilità.
Profili della questione - Parametri prospettati dalle parti del giudizio principale - Indeducibilità.
Testo
Il sindacato della Corte deve essere limitato ai parametri costituzionali prospettati dal giudice rimettente, e non possono essere presi in considerazione profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ovvero riferiti a parametri non fatti propri dal giudice 'a quo'.
- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 44/2001; sentenza n. 330/1999.
M. R.
Il sindacato della Corte deve essere limitato ai parametri costituzionali prospettati dal giudice rimettente, e non possono essere presi in considerazione profili di costituzionalità dedotti dalle parti, ovvero riferiti a parametri non fatti propri dal giudice 'a quo'.
- Nello stesso senso, v. ordinanza n. 44/2001; sentenza n. 330/1999.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 1 protoc.n.1
legge 04/08/1995
n. 848
art. 0