Ordinanza 220/2001 (ECLI:IT:COST:2001:220)
Massima numero 26382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  02/07/2001;  Decisione del  02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Disciplina transitoria - Procedimenti che proseguono con applicazione delle norme del codice (abrogato) del 1930 - Richiesta di giudizio abbreviato - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento degli imputati in tali procedimenti, rispetto agli imputati giudicati in base al codice vigente (del 1988) - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 5, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, nella parte in cui non prevede la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato nei procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme del codice di procedura penale del 1930. Infatti nessun dato, né testuale né logico, depone per una 'intentio legis' diretta a precludere l'applicazione in via transitoria del rito abbreviato, alle condizioni previste, ai residui procedimenti che proseguono sotto il regime del codice abrogato, per i quali il richiamo al fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., contenuto nei commi 2 e 5 dell'art. 4-ter, va riferito a tutti gli atti della istruzione (preliminare, sommaria, formale).

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/04/2000  n. 82  art. 4  co. 2

decreto-legge  07/04/2000  n. 82  art. 4  co. 5

legge  05/06/2000  n. 144  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte