Ordinanza 221/2001 (ECLI:IT:COST:2001:221)
Massima numero 26383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  02/07/2001;  Decisione del  02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Termini decadenziali - Procedimenti instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Preclusione in dibattimento della richiesta di applicazione della pena - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati nonche' prospettato mutamento delle regole processuali incidente sul diritto alla tutela giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non fa salva la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nei giudizi in corso, instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. Infatti, anche in mancanza di norme transitorie, i nuovi termini di decadenza introdotti da quest'ultima legge non possono riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, perchè altrimenti l'imputato verrebbe privato della possibilità di compiere un atto, prima che fosse scaduto il termine concessogli a tal fine dalla disciplina previgente.

- Nello stesso senso, v. ordinanze n. 127/2001, n. 560/2001.

M. R.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 464  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte