Ordinanza 222/2001 (ECLI:IT:COST:2001:222)
Massima numero 26384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
02/07/2001; Decisione del
02/07/2001
Deposito del 04/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termini decadenziali - Assenza di una disciplina transitoria - Richiesta di patteggiamento sino all'apertura del dibattimento - Improponibilità nei procedimenti in corso - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento tra imputati, con ingiustificato mutamento delle regole processuali incidente sul trattamento penale - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termini decadenziali - Assenza di una disciplina transitoria - Richiesta di patteggiamento sino all'apertura del dibattimento - Improponibilità nei procedimenti in corso - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento tra imputati, con ingiustificato mutamento delle regole processuali incidente sul trattamento penale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non fa salva nei giudizi in corso, nei quali il rinvio a giudizio è stato disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000), la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Infatti, anche in mancanza di norme transitorie, i nuovi termini di decadenza introdotti da quest'ultima legge non possono riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, perchè altrimenti l'imputato verrebbe privato della possibilità di compiere un atto, prima che fosse scaduto il termine concessogli a tal fine dalla disciplina previgente.
- Nello stesso senso, v. ordinanze n. 127/2001, n. 560/2001.
M. R.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non fa salva nei giudizi in corso, nei quali il rinvio a giudizio è stato disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000), la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Infatti, anche in mancanza di norme transitorie, i nuovi termini di decadenza introdotti da quest'ultima legge non possono riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, perchè altrimenti l'imputato verrebbe privato della possibilità di compiere un atto, prima che fosse scaduto il termine concessogli a tal fine dalla disciplina previgente.
- Nello stesso senso, v. ordinanze n. 127/2001, n. 560/2001.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 446
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte