Sentenza 223/2001 (ECLI:IT:COST:2001:223)
Massima numero 26385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Ammissibilità.
Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Ammissibilità.
Testo
Sussiste la rilevanza della questione in quanto, chiesto dall'attore nel giudizio 'a quo' la restituzione di quanto pagato a titolo di sanzione disciplinare nel rapporto di lavoro subordinato, il giudice non implausibilmente ha interpretato tale domanda come comprensiva delle spese di lite, e censurato di conseguenza la norma sopravvenuta che prevede l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
M. R.
Sussiste la rilevanza della questione in quanto, chiesto dall'attore nel giudizio 'a quo' la restituzione di quanto pagato a titolo di sanzione disciplinare nel rapporto di lavoro subordinato, il giudice non implausibilmente ha interpretato tale domanda come comprensiva delle spese di lite, e censurato di conseguenza la norma sopravvenuta che prevede l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte