Sentenza 223/2001 (ECLI:IT:COST:2001:223)
Massima numero 26386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26385  26387  26388


Titolo
Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Giudizi di opposizione pendenti - Estinzione automatica 'ex lege' - Assunta violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di sciopero - Insussistenza.

Testo
Una volta che la legge abbia soppresso con efficacia retroattiva una sanzione (nella specie, quella prevista dalla legge n. 146 del 1990, nel caso di adesione ad uno sciopero svolto in violazione della suddetta legge), viene meno l'interesse dell'opponente a coltivare il giudizio di opposizione avverso la sanzione inflitta. Non lede, pertanto, il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 Cost., l'art. 16 della legge n. 83 del 2000, nella parte in cui ha previsto l'estinzione "automatica" dei giudizi di opposizione avverso le suddette sanzioni.

- V. sentenza n. 310/2000.

M. R.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte