Sentenza 223/2001 (ECLI:IT:COST:2001:223)
Massima numero 26387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione 'ex lege' - Somme corrisposte per il pagamento di sanzioni - Divieto di rimborso, anche nel caso di intervenuta opposizione in sede giudiziaria alla sanzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione 'ex lege' - Somme corrisposte per il pagamento di sanzioni - Divieto di rimborso, anche nel caso di intervenuta opposizione in sede giudiziaria alla sanzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, della legge 11 aprile 2000, n.83, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 146 del 1990, anche se avverso tali sanzioni sia stato già proposto giudizio di opposizione. Tale norma infatti viola sia il diritto alla tutela giurisdizionale sia il principio di uguaglianza, poiché, a parità di condizioni in cui versano i lavoratori che abbiano adito il giudice per ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione, la stabilizzazione delle conseguenze patrimoniali negative che la sanzione comporta deriverebbe dalla circostanza, meramente accidentale, che essa sia stata o meno applicata, con trattenuta sulla retribuzione.
- V. per una similare preclusione 'ex lege' del diritto al rimborso, sentenza n. 416/2000.
M. R.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, della legge 11 aprile 2000, n.83, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 146 del 1990, anche se avverso tali sanzioni sia stato già proposto giudizio di opposizione. Tale norma infatti viola sia il diritto alla tutela giurisdizionale sia il principio di uguaglianza, poiché, a parità di condizioni in cui versano i lavoratori che abbiano adito il giudice per ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione, la stabilizzazione delle conseguenze patrimoniali negative che la sanzione comporta deriverebbe dalla circostanza, meramente accidentale, che essa sia stata o meno applicata, con trattenuta sulla retribuzione.
- V. per una similare preclusione 'ex lege' del diritto al rimborso, sentenza n. 416/2000.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/04/2000
n. 83
art. 16
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte