Ordinanza 122/2022 (ECLI:IT:COST:2022:122)
Massima numero 44818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
10/05/2022; Decisione del
10/05/2022
Deposito del 13/05/2022; Pubblicazione in G. U. 18/05/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, della finalità rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessità di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosità - Giudizio proveniente dall'udienza del 10 maggio 2022, rinviato, con sospensione del giudizio a quo, per consentire l'intervento del legislatore - Istanza di ulteriore differimento, stante l'iter di approvazione del relativo disegno di legge - Rinvio all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022. (Classif. 167002).
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, della finalità rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessità di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosità - Giudizio proveniente dall'udienza del 10 maggio 2022, rinviato, con sospensione del giudizio a quo, per consentire l'intervento del legislatore - Istanza di ulteriore differimento, stante l'iter di approvazione del relativo disegno di legge - Rinvio all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022. (Classif. 167002).
Testo
È rinviata all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 - su istanza del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuto in giudizio - la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU, degli artt. 4-bis, comma 1, 58-ter della legge n. 354 del 1975 e dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Permanendo inalterate le ragioni che hanno indotto a sollecitare, con l'ord. n. 97 del 2021, l'intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, e in considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di formazione della legge, appare necessario un ulteriore rinvio - in tempi contenuti, anche alla luce delle osservazioni della parte costituita - per consentire al Parlamento di completare i propri lavori. (Precedente: O. 97/2021 - mass. 43874).
È rinviata all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 - su istanza del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuto in giudizio - la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU, degli artt. 4-bis, comma 1, 58-ter della legge n. 354 del 1975 e dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Permanendo inalterate le ragioni che hanno indotto a sollecitare, con l'ord. n. 97 del 2021, l'intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, e in considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di formazione della legge, appare necessario un ulteriore rinvio - in tempi contenuti, anche alla luce delle osservazioni della parte costituita - per consentire al Parlamento di completare i propri lavori. (Precedente: O. 97/2021 - mass. 43874).
Atti oggetto del giudizio
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
26/07/1975
n. 354
art. 58
co.
13/05/1991
n. 152
art. 2
co.
legge
12/07/1991
n. 203
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 3