Sentenza 223/2001 (ECLI:IT:COST:2001:223)
Massima numero 26388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26385  26386  26387


Titolo
Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione 'ex lege' dei giudizi di opposizione in corso - Compensazione delle spese - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n. 83, limitatamente alle parole "con compensazione delle spese". Tale norma, infatti, disponendo senza alcun bilanciamento dei contrapposti interessi la compensazione delle spese relative ai giudizi di opposizione avverso le sanzioni irrogate 'ex lege' n. 146 del 1990, giudizi contestualmente dichiarati estinti, viola il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto la rigidità della regola della compensazione sacrifica sempre e comunque il diritto della parte, che abbia fondatamente adito il giudice, di ottenere il rimborso delle spese processuali.

M. R.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/04/2000  n. 83  art. 16  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte