Sentenza 224/2001 (ECLI:IT:COST:2001:224)
Massima numero 26389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Violazione dei principi di terzieta' e imparzialita' della giurisdizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Mancata previsione - Violazione dei principi di terzieta' e imparzialita' della giurisdizione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto. In questo caso sussiste, infatti, il pericolo che le valutazioni demandate al giudice dell'udienza preliminare siano o possano apparire condizionate dalla cosiddetta "forza della prevenzione", e cioè dalla naturale propensione a tenere fermo il giudizio precedentemente espresso in ordine alla medesima 'res iudicanda'.
- V. anche sentenze n. 115/2001, n. 41/1993.
M. R.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto. In questo caso sussiste, infatti, il pericolo che le valutazioni demandate al giudice dell'udienza preliminare siano o possano apparire condizionate dalla cosiddetta "forza della prevenzione", e cioè dalla naturale propensione a tenere fermo il giudizio precedentemente espresso in ordine alla medesima 'res iudicanda'.
- V. anche sentenze n. 115/2001, n. 41/1993.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n. 0
art. 34
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte