Sentenza 225/2001 (ECLI:IT:COST:2001:225)
Massima numero 26390
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
26476
Titolo
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato promosso dalla camera dei deputati, nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di milano - Intervento in giudizio del parlamentare imputato in procedimenti penali e destinatario delle ordinanze impugnate - Inammissibilità.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato promosso dalla camera dei deputati, nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di milano - Intervento in giudizio del parlamentare imputato in procedimenti penali e destinatario delle ordinanze impugnate - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati, nei confronti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, non può essere ammesso ad intervenire il parlamentare imputato in procedimenti penali e destinatario delle ordinanze impugnate, giacché i diritti inerenti alla qualità di imputato, che possono sempre essere fatti valere con gli ordinari strumenti processuali, non sono direttamente coinvolti, né sono suscettibili di essere pregiudicati nell'attuale giudizio per conflitto, nel quale la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati ad opera delle ordinanze medesime.
- Su precedenti decisioni di inammissibilità di ricorsi per conflitto promossi dallo stesso deputato, v. ordinanza n. 101/2000.
- Sull'ammissione dell'intervento spiegato da un soggetto privato (parte civile in un procedimento penale) in un conflitto intersoggettivo, v. sentenza (richiamata) n. 76/2001.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei deputati, nei confronti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, non può essere ammesso ad intervenire il parlamentare imputato in procedimenti penali e destinatario delle ordinanze impugnate, giacché i diritti inerenti alla qualità di imputato, che possono sempre essere fatti valere con gli ordinari strumenti processuali, non sono direttamente coinvolti, né sono suscettibili di essere pregiudicati nell'attuale giudizio per conflitto, nel quale la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati ad opera delle ordinanze medesime.
- Su precedenti decisioni di inammissibilità di ricorsi per conflitto promossi dallo stesso deputato, v. ordinanza n. 101/2000.
- Sull'ammissione dell'intervento spiegato da un soggetto privato (parte civile in un procedimento penale) in un conflitto intersoggettivo, v. sentenza (richiamata) n. 76/2001.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte