Sentenza 225/2001 (ECLI:IT:COST:2001:225)
Massima numero 26476
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
26390
Titolo
Procedimento penale a carico di un membro della camera dei deputati - Richiesta di rinvio dell'udienza penale per impedimenti parlamentari dell'imputato - Diniego della rilevanza degli impedimenti addotti, da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di milano - Affermazione dell'interesse alla speditezza del procedimento giudiziario - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente camera dei deputati - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento delle ordinanze impugnate.
Procedimento penale a carico di un membro della camera dei deputati - Richiesta di rinvio dell'udienza penale per impedimenti parlamentari dell'imputato - Diniego della rilevanza degli impedimenti addotti, da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di milano - Affermazione dell'interesse alla speditezza del procedimento giudiziario - Lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente camera dei deputati - Accoglimento del ricorso - Conseguente annullamento delle ordinanze impugnate.
Testo
Non spettava al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell'imputato (membro del Parlamento) per chiedere il rinvio dell'udienza, affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario; e conseguentemente vanno annullate le impugnate ordinanze del predetto giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (del 17, 20, 22 settembre e del 5 e 6 ottobre 1999), per lesione delle attribuzioni della ricorrente Camera dei deputati. Vizio, questo, che trova dimostrazione nel fatto che il giudice dell'udienza preliminare - anche contraddicendo le proprie stesse premesse circa la parità di rango costituzionale degli interessi confliggenti - ha ripetutamente confermato lo stesso deliberato delle due motivate ordinanze del 17 e 20 settembre 1999, senza nuova autonoma motivazione, in occasione di udienze e di istanze di rinvio successive, così mostrando che le sue decisioni non si sono sostanziate in un apprezzamento specifico della situazione, in relazione alle istanze via via presentate, ma sono piuttosto il frutto di una presa di posizione generale, fondata sull'affermata prevalenza delle esigenze del giudizio su quelle dell'attività parlamentare.
- Sulla garanzia dell'autonomia parlamentare e sui limiti all'intervento del potere giudiziario, nei confronti di attività riconducibili esclusivamente all'ordinamento parlamentare, v. sentenza (richiamata) n. 379/1996.
Non spettava al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, nell'apprezzare i caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa dell'imputato (membro del Parlamento) per chiedere il rinvio dell'udienza, affermare che l'interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle attività parlamentari, e quindi all'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario; e conseguentemente vanno annullate le impugnate ordinanze del predetto giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (del 17, 20, 22 settembre e del 5 e 6 ottobre 1999), per lesione delle attribuzioni della ricorrente Camera dei deputati. Vizio, questo, che trova dimostrazione nel fatto che il giudice dell'udienza preliminare - anche contraddicendo le proprie stesse premesse circa la parità di rango costituzionale degli interessi confliggenti - ha ripetutamente confermato lo stesso deliberato delle due motivate ordinanze del 17 e 20 settembre 1999, senza nuova autonoma motivazione, in occasione di udienze e di istanze di rinvio successive, così mostrando che le sue decisioni non si sono sostanziate in un apprezzamento specifico della situazione, in relazione alle istanze via via presentate, ma sono piuttosto il frutto di una presa di posizione generale, fondata sull'affermata prevalenza delle esigenze del giudizio su quelle dell'attività parlamentare.
- Sulla garanzia dell'autonomia parlamentare e sui limiti all'intervento del potere giudiziario, nei confronti di attività riconducibili esclusivamente all'ordinamento parlamentare, v. sentenza (richiamata) n. 379/1996.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza g.i.p. tribunale di Milano
17/09/1999
n. 0
art. 0
co. 0
ordinanza g.i.p. tribunale di Milano
20/09/1999
n. 0
art. 0
co. 0
ordinanza g.i.p. tribunale di Milano
22/09/1999
n. 0
art. 0
co. 0
ordinanza g.i.p. tribunale di Milano
05/10/1999
n. 0
art. 0
co. 0
ordinanza g.i.p. tribunale di Milano
06/10/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte