Sentenza 226/2001 (ECLI:IT:COST:2001:226)
Massima numero 26392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26393  26394


Titolo
Rilevanza della questione - Eccepito difetto - Insussistenza.

Testo
La frequentazione della scuola dell'obbligo non è assimilabile alla frequentazione di studi eseguiti privatamente. Pertanto, nel giudizio in cui si dubiti della legittimità costituzionale della norma che non consente al portatore di handicap ultradiciottenne di frequentare la scuola dell'obbligo per gli otto anni previsti dalla legge, va rigettata l'eccezione di irrilevanza fondata sul rilievo che, nella specie, il disabile avesse compiuto otto anni di studio, calcolati cumulando gli studi presso la scuola pubblica a quelli compiuti privatamente.

M. R.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte