Sentenza 226/2001 (ECLI:IT:COST:2001:226)
Massima numero 26394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligo scolastico dei portatori di 'handicap' - Adempimento fino al compimento del diciottesimo anno di età - Possibilita' di frequenza scolastica oltre tale anno - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto all'istruzione degli inabili e dei minorati - Non fondatezza della questione.
Istruzione pubblica - Istruzione inferiore - Obbligo scolastico dei portatori di 'handicap' - Adempimento fino al compimento del diciottesimo anno di età - Possibilita' di frequenza scolastica oltre tale anno - Esclusione - Asserito contrasto con il diritto all'istruzione degli inabili e dei minorati - Non fondatezza della questione.
Testo
L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non è, di conseguenza, fondata, con riferimento agli artt. 34 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età.
M. R.
L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non è, di conseguenza, fondata, con riferimento agli artt. 34 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/02/1992
n. 104
art. 14
co. 1
decreto legislativo
16/04/1994
n. 297
art. 110
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 34
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte