Sentenza 227/2001 (ECLI:IT:COST:2001:227)
Massima numero 26395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Controversie in materia di lavoro - Garanzia patrimoniale del credito di lavoro - Azione revocatoria - Ritenuta inapplicabilità del regime di gratuita' o di esenzione da imposta e da diritti di qualsiasi natura - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento e incidenza sull'esercizio del diritto di azione e difesa in giudizio - Necessaria interpretazione adeguatrice della norma censurata - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma che esenta gli atti processuali relativi a controversie individuali di lavoro dal pagamento di imposte (art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533), deve essere interpretata in senso estensivo, sì da fare rientrare nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro. Non è pertanto fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui esclude il regime di gratuità e di esenzione per i giudizi aventi ad oggetto azioni revocatorie (ex art. 2901 cod. civ.) promosse a tutela di crediti di lavoro.

M. R.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/08/1973  n. 533  art. 10  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte