Sentenza 228/2001 (ECLI:IT:COST:2001:228)
Massima numero 26396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Privilegio dei crediti di lavoro - Ritenuta natura non privilegiata del credito del dirigente (indennità supplementare) per licenziamento ingiustificato - Prospettata disparita' di trattamento, priva di giustificazione, rispetto al credito spettante al lavoratore subordinato a titolo di risarcimento per licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Lavoro (rapporto di) - Privilegio dei crediti di lavoro - Ritenuta natura non privilegiata del credito del dirigente (indennità supplementare) per licenziamento ingiustificato - Prospettata disparita' di trattamento, priva di giustificazione, rispetto al credito spettante al lavoratore subordinato a titolo di risarcimento per licenziamento inefficace, nullo o annullabile - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
La circostanza che ai dirigenti non si applicano le norme generali in tema di licenziamenti non è idonea ad escludere - nel silenzio della legge - l'applicabilità ai dirigenti di altre norme dettate a tutela dei lavoratori subordinati. Pertanto anche il credito del dirigente ingiustamente licenziato, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., norma che pertanto va esente da censure di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost.
- V. anche sentenze n. 309/1992, n. 121/1972 e ordinanza n. 404/1992.
M. R.
La circostanza che ai dirigenti non si applicano le norme generali in tema di licenziamenti non è idonea ad escludere - nel silenzio della legge - l'applicabilità ai dirigenti di altre norme dettate a tutela dei lavoratori subordinati. Pertanto anche il credito del dirigente ingiustamente licenziato, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 1, cod. civ., norma che pertanto va esente da censure di illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost.
- V. anche sentenze n. 309/1992, n. 121/1972 e ordinanza n. 404/1992.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 2751
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte