Sentenza 229/2001 (ECLI:IT:COST:2001:229)
Massima numero 26397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Ordinamento degli enti locali - Competenza legislativa esclusiva della regione - Soppressione delle comunità montane e trasferimento delle loro funzioni ad altri enti da individuare con successiva legge regionale - Ricorso governativo avverso la legge regionale - Ritenuto indebito esercizio della potestà regionale, sul presupposto della natura di elementi costitutivi necessari delle comunità soppresse - Non fondatezza della questione.
Regione friuli-venezia giulia - Ordinamento degli enti locali - Competenza legislativa esclusiva della regione - Soppressione delle comunità montane e trasferimento delle loro funzioni ad altri enti da individuare con successiva legge regionale - Ricorso governativo avverso la legge regionale - Ritenuto indebito esercizio della potestà regionale, sul presupposto della natura di elementi costitutivi necessari delle comunità soppresse - Non fondatezza della questione.
Testo
Non può essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali" (ai sensi dell'art. 4 numero 1-bis dello statuto speciale), il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non necessari, quali sono per l'appunto le comunità montane, proiezioni organizzative e funzionali degli enti locali necessari, e - come aspetto complementare del medesimo potere - quello di sopprimere quegli stessi enti, una volta ritenuta l'inutilità della loro sopravvivenza, ai fini per i quali siano stati istituiti. Con salvaguardia, beninteso, del principio - affermato nella legislazione dello Stato, con il d.lgs. n. 112 del 1998, all'art. 3, e con il d.lgs. n. 267 del 2000, all'art. 4 - di coinvolgimento degli enti locali infraregionali, e, in particolare, degli stessi comuni interessati nelle determinazioni regionali "di ordinamento". Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'1 febbraio 2000, il cui art. 2 ha disposto la soppressione delle Comunità montane della Regione a decorrere dall'1 luglio 2000, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. e agli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della medesima Regione.
- Sulla legge costituzionale n. 2 del 1993, e sulle competenze delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali, sentenza n. 415/1994 (qui richiamata).
- Sul ruolo regionale nel sistema delle autonomie locali, sentenza (richiamata) n. 343/1991.
- Sulla necessaria partecipazione degli enti comunali nelle determinazioni regionali, riguardo a competenze degli stessi enti, v. sentenza (richiamata) n. 83/1997.
Non può essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali" (ai sensi dell'art. 4 numero 1-bis dello statuto speciale), il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non necessari, quali sono per l'appunto le comunità montane, proiezioni organizzative e funzionali degli enti locali necessari, e - come aspetto complementare del medesimo potere - quello di sopprimere quegli stessi enti, una volta ritenuta l'inutilità della loro sopravvivenza, ai fini per i quali siano stati istituiti. Con salvaguardia, beninteso, del principio - affermato nella legislazione dello Stato, con il d.lgs. n. 112 del 1998, all'art. 3, e con il d.lgs. n. 267 del 2000, all'art. 4 - di coinvolgimento degli enti locali infraregionali, e, in particolare, degli stessi comuni interessati nelle determinazioni regionali "di ordinamento". Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'1 febbraio 2000, il cui art. 2 ha disposto la soppressione delle Comunità montane della Regione a decorrere dall'1 luglio 2000, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. e agli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della medesima Regione.
- Sulla legge costituzionale n. 2 del 1993, e sulle competenze delle regioni ad autonomia speciale in materia di enti locali, sentenza n. 415/1994 (qui richiamata).
- Sul ruolo regionale nel sistema delle autonomie locali, sentenza (richiamata) n. 343/1991.
- Sulla necessaria partecipazione degli enti comunali nelle determinazioni regionali, riguardo a competenze degli stessi enti, v. sentenza (richiamata) n. 83/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
01/02/2000
n. 0
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 59
legge costituzionale
art. 5
Altri parametri e norme interposte