Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia parziale, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione parziale del processo. (Classif. 111012).
L'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, prevede che la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo, con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del 2020, che dettano disposizioni in tema di determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell'ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori. Nell'udienza pubblica la Regione Campania ha annunciato la rinuncia al ricorso limitatamente ai commi indicati e l'Avvocatura generale dello Stato ha accettato detta rinuncia. (Precedenti: S. 114/2022 - mass. n. 44896; S. 199/2020 - mass. n. 42729, S. 63/2020 - mass. n. 43136; O. 23/2020 - mass. n. 41764).