Sentenza 229/2001 (ECLI:IT:COST:2001:229)
Massima numero 26478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Ordinamento degli enti locali - Soppressione delle comunità montane e trasferimento delle loro funzioni ad altri enti - Ricorso governativo avverso la legge regionale - Asserito contrasto con principi generali con norme di riforma economico-sociale, e con gli obiettivi stabiliti dall'unione europea - Non fondatezza della questione.
Regione friuli-venezia giulia - Ordinamento degli enti locali - Soppressione delle comunità montane e trasferimento delle loro funzioni ad altri enti - Ricorso governativo avverso la legge regionale - Asserito contrasto con principi generali con norme di riforma economico-sociale, e con gli obiettivi stabiliti dall'unione europea - Non fondatezza della questione.
Testo
Dato il carattere strumentale e non essenziale delle comunità montane, non può ricavarsi dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 267 del 2000) un principio generale dell'ordinamento o una norma fondamentale di riforma economico-sociale in ordine alla loro istituzione e alla loro natura di enti necessari, che precluderebbe alla regione il potere rivolto alla loro soppressione; né il divieto di soppressione si potrebbe far derivare dalla indefettibilità delle funzioni necessarie all'attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell'Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, queste ultime, che ben possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell'esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di "ordinamento degli enti locali". Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'1 febbraio 2000, il cui art. 2 ha disposto la soppressione delle Comunità montane della Regione, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. e agli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della medesima Regione.
Dato il carattere strumentale e non essenziale delle comunità montane, non può ricavarsi dagli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 267 del 2000) un principio generale dell'ordinamento o una norma fondamentale di riforma economico-sociale in ordine alla loro istituzione e alla loro natura di enti necessari, che precluderebbe alla regione il potere rivolto alla loro soppressione; né il divieto di soppressione si potrebbe far derivare dalla indefettibilità delle funzioni necessarie all'attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell'Unione europea e da leggi dello Stato; funzioni, queste ultime, che ben possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell'esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di "ordinamento degli enti locali". Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata l'1 febbraio 2000, il cui art. 2 ha disposto la soppressione delle Comunità montane della Regione, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. e agli artt. 4, 5, 6 e 59 dello statuto speciale della medesima Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte