Sentenza 230/2001 (ECLI:IT:COST:2001:230)
Massima numero 26399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Regione sardegna - Enti locali - Ordinamento e circoscrizioni - Legge istitutiva delle province di carbonia-iglesias, del medio campidano, dell'ogliastra e di olbia-tempio - Ricorso governativo avverso la legge - Lamentato indebito esercizio della potestà legislativa regionale - Non fondatezza della questione.
Regione sardegna - Enti locali - Ordinamento e circoscrizioni - Legge istitutiva delle province di carbonia-iglesias, del medio campidano, dell'ogliastra e di olbia-tempio - Ricorso governativo avverso la legge - Lamentato indebito esercizio della potestà legislativa regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Alla luce della riforma statutaria apportata con la legge costituzionale n. 2 del 1993 - che ha riconosciuto uguale competenza alla Regione Sardegna e alle altre regioni ad autonomia speciale in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" -, perciò dando l'interpretazione più ampia alla stessa legge costituzionale e all'art. 3, lettera b), dello statuto regionale - cui va riconosciuta capacità derogatoria rispetto alla generale disciplina dettata dall'art. 133, primo comma, della Costituzione -, deve ritenersi che rientri nelle competenze della Regione Sardegna l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti indicati dal suddetto art. 3 dello statuto e, segnatamente, nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione, anche estranee al titolo V della sua seconda parte, e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000 concernente l'istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Sardegna.
- Sulla modifica statutaria, a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1993, si veda anche sentenza (qui citata) n. 415/1994.
Alla luce della riforma statutaria apportata con la legge costituzionale n. 2 del 1993 - che ha riconosciuto uguale competenza alla Regione Sardegna e alle altre regioni ad autonomia speciale in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" -, perciò dando l'interpretazione più ampia alla stessa legge costituzionale e all'art. 3, lettera b), dello statuto regionale - cui va riconosciuta capacità derogatoria rispetto alla generale disciplina dettata dall'art. 133, primo comma, della Costituzione -, deve ritenersi che rientri nelle competenze della Regione Sardegna l'istituzione di nuove province nel suo territorio, nei limiti indicati dal suddetto art. 3 dello statuto e, segnatamente, nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione, anche estranee al titolo V della sua seconda parte, e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Sardegna riapprovata il 6 giugno 2000 concernente l'istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 3, lettera b), dello statuto speciale della Sardegna.
- Sulla modifica statutaria, a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1993, si veda anche sentenza (qui citata) n. 415/1994.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
06/06/2000
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
co. 1
Costituzione
art. 133
co. 1
Costituzione
art. 129
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 3
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte