Sentenza 231/2001 (ECLI:IT:COST:2001:231)
Massima numero 26400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Minori - Sottrazione internazionale di minori - Trasferimento illecito dallo stato di residenza abituale - Ordine dell'autorità giudiziaria per il ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto - Mancata possibilità di revoca successiva, anche d'ufficio, del provvedimento giudiziario in caso di opposizione del minore al ritorno - Prospettato contrasto con i diritti inviolabili, con i principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Minori - Sottrazione internazionale di minori - Trasferimento illecito dallo stato di residenza abituale - Ordine dell'autorità giudiziaria per il ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto - Mancata possibilità di revoca successiva, anche d'ufficio, del provvedimento giudiziario in caso di opposizione del minore al ritorno - Prospettato contrasto con i diritti inviolabili, con i principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Testo
La 'ratio' dell'ordine urgente di ritorno del minore illegittimamente separato dal proprio genitore, prevista dall'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sul riconoscimento delle decisioni in tema di affidamento dei minori, è quella di ripristinare immediatamente la situazione 'quo ante', ed è coerente con tale 'ratio' l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del provvedimento. Non è di conseguenza fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, nella parte in cui non prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione dell'ordine di rientro, possa essere fatta valere in ogni momento, anche dopo l'emissione del suddetto ordine.
M. R.
La 'ratio' dell'ordine urgente di ritorno del minore illegittimamente separato dal proprio genitore, prevista dall'art. 12 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sul riconoscimento delle decisioni in tema di affidamento dei minori, è quella di ripristinare immediatamente la situazione 'quo ante', ed è coerente con tale 'ratio' l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del provvedimento. Non è di conseguenza fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, nella parte in cui non prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione dell'ordine di rientro, possa essere fatta valere in ogni momento, anche dopo l'emissione del suddetto ordine.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
legge
15/01/1994
n. 64
art. 1
co. 0
legge
15/01/1994
n. 64
art. 2
co. 0
legge
15/01/1994
n. 64
art. 7
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte
dichiarazione ONU diritti del fanciullo 20/11/1989
n. 0
art. 0
legge 27/05/1991
n. 176
art. 0