Ordinanza 232/2001 (ECLI:IT:COST:2001:232)
Massima numero 26401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Espulsione - Divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto inviolabile al mantenimento dell'unità della famiglia - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero coniugato e convivente con altro cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il legislatore può infatti legittimamente limitare il diritto al ricongiungimento, al fine di equamente bilanciare l'interesse dello straniero alla ricostituzione del nucleo familiare, con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri. Se, invece, fosse consentito sempre e comunque il ricongiungimento allo straniero coniugato e convivente con altro straniero, si aggirerebbero per tal via le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati da tali norme.

- Sui limiti al diritto al ricongiungimento familiare, v. le sentenze n. 28/1995, n. 203/1997, n. 353/1997.

M. R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 19  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte