Ordinanza 233/2001 (ECLI:IT:COST:2001:233)
Massima numero 26402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Avvocato e procuratore - Abilitazione professionale - Valutazione delle prove d'esame con voto numerico - Esclusione dell'obbligo di motivare i giudizi - Lamentata incidenza sui principi di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Prospettazione di una questione di mera interpretazione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con cui il rimettente avanza dubbi di legittimità costituzionale riguardo all'interpretazione corrente della norma che esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Infatti, il rimettente - cui nulla impedirebbe di adottare l'interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei parametri costituzionali - prospetta una questione diretta in realtà non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale ma a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione.

- Sull'obbligo di interpretazione adeguatrice gravante sul giudice di merito,
v. richiamata ordinanza n. 20/2001.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/1990  n. 241  art. 3  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte