Ordinanza 233/2001 (ECLI:IT:COST:2001:233)
Massima numero 26402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Avvocato e procuratore - Abilitazione professionale - Valutazione delle prove d'esame con voto numerico - Esclusione dell'obbligo di motivare i giudizi - Lamentata incidenza sui principi di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Prospettazione di una questione di mera interpretazione - Manifesta inammissibilità.
Avvocato e procuratore - Abilitazione professionale - Valutazione delle prove d'esame con voto numerico - Esclusione dell'obbligo di motivare i giudizi - Lamentata incidenza sui principi di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Prospettazione di una questione di mera interpretazione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con cui il rimettente avanza dubbi di legittimità costituzionale riguardo all'interpretazione corrente della norma che esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Infatti, il rimettente - cui nulla impedirebbe di adottare l'interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei parametri costituzionali - prospetta una questione diretta in realtà non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale ma a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione.
- Sull'obbligo di interpretazione adeguatrice gravante sul giudice di merito,
v. richiamata ordinanza n. 20/2001.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con cui il rimettente avanza dubbi di legittimità costituzionale riguardo all'interpretazione corrente della norma che esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d'esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Infatti, il rimettente - cui nulla impedirebbe di adottare l'interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei parametri costituzionali - prospetta una questione diretta in realtà non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale ma a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione.
- Sull'obbligo di interpretazione adeguatrice gravante sul giudice di merito,
v. richiamata ordinanza n. 20/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/1990
n. 241
art. 3
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte