Ordinanza 234/2001 (ECLI:IT:COST:2001:234)
Massima numero 26403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Titolo
Parti del giudizio 'a quo' - Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine prescritto - Inammissibilita'.
Parti del giudizio 'a quo' - Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine prescritto - Inammissibilita'.
Testo
E' inammissibile la costituzione dei ricorrenti nel giudizio 'a quo' e, congiuntamente ad essi, dell'interventore nel medesimo giudizio (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), effettuata oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
M. F.
E' inammissibile la costituzione dei ricorrenti nel giudizio 'a quo' e, congiuntamente ad essi, dell'interventore nel medesimo giudizio (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), effettuata oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla Gazzetta Ufficiale, fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
co. 2
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 3