Ordinanza 234/2001 (ECLI:IT:COST:2001:234)
Massima numero 26404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26403  26405  26406  26407


Titolo
Consulenti tecnici - Compensi - Adeguamento periodico - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza, con lesione della funzionalità dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la misura degli onorari da corrispondersi ai consulenti tecnici d'ufficio è automaticamente adeguata ogni tre anni, secondo i criteri previsti dalla stessa norma. Infatti, come già ritenuto, con la sentenza n. 41 del 1996, l'inadeguatezza degli onorari non dipende da un difetto legislativo, bensì dall'inerzia delle autorità deputate a provvedere a siffatto adeguamento (Ministro di grazia e giustizia), inerzia alla quale può ovviarsi non con l'intervento del giudice delle leggi, ma con altri rimedi.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1980  n. 319  art. 10  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte