Ordinanza 234/2001 (ECLI:IT:COST:2001:234)
Massima numero 26405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26403  26404  26406  26407


Titolo
Consulenti tecnici - Compensi - Redazione delle tabelle per onorari fissi - Riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico" - Genericità della censura - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le tabelle per gli onorari fissi dei consulenti tecnici, siano redatte con riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico" e non invece "tenuto conto della natura pubblicistica dell'incarico". Infatti, la denuncia nella sua genericità, si risolve in una critica dell'esercizio della discrezionalità legislativa, senza che, peraltro, sia dato comprendere in quale modo l'auspicato intervento correttivo possa valere a ripristinare la legittimità costituzionale asseritamente vulnerata.

M. F.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1980  n. 319  art. 2  co. 1

legge  08/07/1980  n. 319  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte