Ordinanza 234/2001 (ECLI:IT:COST:2001:234)
Massima numero 26406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26403  26404  26405  26407


Titolo
Consulenti tecnici - Onorari - Criteri di liquidazione - Riferimento dei compensi ad ogni singola valutazione con caratteristiche autonome - Mancata previsione - Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nella determinazione degli onorari da corrispondersi ai consulenti tecnici d'ufficio, i criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola valutazione con caratteristiche autonome. Infatti, la questione è insufficientemente motivata in punto di rilevanza, poiché dall'ordinanza di rimessione non si evince quale sia il criterio seguito nel provvedimento di liquidazione oggetto del giudizio 'a quo'.

M. F.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1980  n. 319  art. 2  co. 1

legge  08/07/1980  n. 319  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte