Ordinanza 234/2001 (ECLI:IT:COST:2001:234)
Massima numero 26407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/07/2001;  Decisione del  04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:  26403  26404  26405  26406


Titolo
Consulenti tecnici - Onorari - Possibilita' di adeguamento del compenso alla concreta attività svolta dal consulente - Mancata previsione - Discrezionalita' legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice, in sede di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio, possa prescindere dalle tabelle degli onorari per adeguare il compenso alla concreta attività svolta. Infatti, in una materia rimessa alla discrezionalità legislativa, anche in ragione della pluralità di scelte possibili, esula dai poteri della Corte contrastare, con una propria diversa valutazione, la scelta discrezionale del legislatore, censurabile solo per palese incongruità o inadeguatezza.

M. F.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1980  n. 319  art. 2  co. 1

legge  08/07/1980  n. 319  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte