Ordinanza 235/2001 (ECLI:IT:COST:2001:235)
Massima numero 26408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Competenza per territorio - Cause in cui sono parte i magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale dell'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto (art. 11 cod. proc. pen.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Competenza per territorio - Cause in cui sono parte i magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente - Competenza territoriale dell'ufficio giudiziario con sede nel capoluogo di altro distretto (art. 11 cod. proc. pen.) - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, concernente la determinazione della competenza territoriale per le cause in cui sia parte un magistrato in servizio. Infatti, il giudice rimettente, dato atto del sopravvenuto pensionamento del magistrato debitore in corso di giudizio, afferma la propria incompetenza - riguardo a ciò sollevando la questione - in base al principio secondo cui "comunque" la competenza si determina in ragione dello stato di fatto e della legge esistenti al momento della domanda e non tiene, invece, conto del "diritto vivente" secondo cui tale principio è inapplicabile ove un mutamento dello stato di fatto faccia sopravvenire la competenza del giudice adito quando competente non era.
- Sulla manifesta inammissibilità - secondo consolidata giurisprudenza - delle questioni insufficientemente motivate sulla rilevanza, v. richiamata ordinanza n. 566/2000.
M. F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, concernente la determinazione della competenza territoriale per le cause in cui sia parte un magistrato in servizio. Infatti, il giudice rimettente, dato atto del sopravvenuto pensionamento del magistrato debitore in corso di giudizio, afferma la propria incompetenza - riguardo a ciò sollevando la questione - in base al principio secondo cui "comunque" la competenza si determina in ragione dello stato di fatto e della legge esistenti al momento della domanda e non tiene, invece, conto del "diritto vivente" secondo cui tale principio è inapplicabile ove un mutamento dello stato di fatto faccia sopravvenire la competenza del giudice adito quando competente non era.
- Sulla manifesta inammissibilità - secondo consolidata giurisprudenza - delle questioni insufficientemente motivate sulla rilevanza, v. richiamata ordinanza n. 566/2000.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 30
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte