Ordinanza 237/2001 (ECLI:IT:COST:2001:237)
Massima numero 26410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Matrimonio - Scioglimento - Trattamento di fine rapporto spettante ad uno dei due coniugi divorziati - - Diritto alla quota di tale trattamento per l'altro coniuge titolare di assegno divorzile - Mancata previsione di un'azione diretta nei confronti del datore di lavoro - Lamentata disparità di trattamento, in danno del coniuge economicamente piu' debole - Manifesta infondatezza della questione.
Matrimonio - Scioglimento - Trattamento di fine rapporto spettante ad uno dei due coniugi divorziati - - Diritto alla quota di tale trattamento per l'altro coniuge titolare di assegno divorzile - Mancata previsione di un'azione diretta nei confronti del datore di lavoro - Lamentata disparità di trattamento, in danno del coniuge economicamente piu' debole - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non consente che il coniuge titolare di assegno divorzile, possa ottenere direttamente dal datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine rapporto prevista nella stessa disposizione. Infatti, da un lato, le concrete modalità di attribuzione della provvidenza economica non sono coperte dalla garanzia costituzionale e rappresentano una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore; e dall'altro, il giudice rimettente, non sussistendo allo stato un diritto vivente in argomento, ben avrebbe potuto fornire una lettura diversa della norma impugnata.
- Sulla 'ratio' della legge n. 74 del 1987, v. sentenza, richiamata n. 23/1991.
M. F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non consente che il coniuge titolare di assegno divorzile, possa ottenere direttamente dal datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine rapporto prevista nella stessa disposizione. Infatti, da un lato, le concrete modalità di attribuzione della provvidenza economica non sono coperte dalla garanzia costituzionale e rappresentano una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore; e dall'altro, il giudice rimettente, non sussistendo allo stato un diritto vivente in argomento, ben avrebbe potuto fornire una lettura diversa della norma impugnata.
- Sulla 'ratio' della legge n. 74 del 1987, v. sentenza, richiamata n. 23/1991.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/12/1970
n. 898
art. 12
co. 0
legge
06/03/1987
n. 74
art. 16
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte