Ordinanza 238/2001 (ECLI:IT:COST:2001:238)
Massima numero 26411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Università - Ordinamenti didattici - Limitazione degli accessi a taluni corsi universitari - Potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di determinare tale limitazione - Mancanza di previa fissazione legislativa dei principi generali vincolanti la normazione secondaria - Assunta violazione del principio della riserva di legge in materia di diritto allo studio - Sopravvenute norme di legge determinanti il mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Università - Ordinamenti didattici - Limitazione degli accessi a taluni corsi universitari - Potere del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di determinare tale limitazione - Mancanza di previa fissazione legislativa dei principi generali vincolanti la normazione secondaria - Assunta violazione del principio della riserva di legge in materia di diritto allo studio - Sopravvenute norme di legge determinanti il mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente - per una nuova valutazione della rilevanza - degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264, che disciplina la programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario, detta criteri e principi cui devono attenersi le università, e dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti già iscritti in via cautelare.
- Analogamente, v. richiamate ordinanze nn. 36/2001; n. 548/2000, n. 486/2000, n. 269/2000 e n. 142/2000; n. 411/1999 e n. 408/1999.
M. F.
Restituzione al giudice rimettente - per una nuova valutazione della rilevanza - degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264, che disciplina la programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario, detta criteri e principi cui devono attenersi le università, e dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti già iscritti in via cautelare.
- Analogamente, v. richiamate ordinanze nn. 36/2001; n. 548/2000, n. 486/2000, n. 269/2000 e n. 142/2000; n. 411/1999 e n. 408/1999.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/11/1990
n. 341
art. 9
co. 4
legge
15/05/1997
n. 127
art. 17
co. 116
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 34
Altri parametri e norme interposte