Ordinanza 239/2001 (ECLI:IT:COST:2001:239)
Massima numero 26412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Improponibilità dell'opposizione da parte del terzo, convivente con il debitore, proprietario di beni (gia' pignorati) acquistati in una precedente vendita esattoriale - Lamentata violazione del diritto di difesa e di proprietà - Indicazioni insufficienti, nell'ordinanza del giudice rimettente, in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Improponibilità dell'opposizione da parte del terzo, convivente con il debitore, proprietario di beni (gia' pignorati) acquistati in una precedente vendita esattoriale - Lamentata violazione del diritto di difesa e di proprietà - Indicazioni insufficienti, nell'ordinanza del giudice rimettente, in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima della sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) del suddetto d.P.R. operata dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non consente al terzo convivente del debitore di proporre opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. qualora i beni di cui assuma di essere proprietario siano dallo stesso stati acquistati ad una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso convivente. Infatti, il giudice rimettente non precisa in alcun modo le ragioni per le quali nel giudizio 'a quo' dovrebbe trovare applicazione la norma vigente prima delle modifiche, e in particolare non indica la data in cui la procedura esecutiva si sarebbe instaurata.
- Sul termine di vigenza della norma censurata, v. richiamata ordinanza n. 28/2001.
M. F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente prima della sostituzione dell'intero titolo II (artt. da 45 a 90) del suddetto d.P.R. operata dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non consente al terzo convivente del debitore di proporre opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. qualora i beni di cui assuma di essere proprietario siano dallo stesso stati acquistati ad una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso convivente. Infatti, il giudice rimettente non precisa in alcun modo le ragioni per le quali nel giudizio 'a quo' dovrebbe trovare applicazione la norma vigente prima delle modifiche, e in particolare non indica la data in cui la procedura esecutiva si sarebbe instaurata.
- Sul termine di vigenza della norma censurata, v. richiamata ordinanza n. 28/2001.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 52
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte