Ordinanza 240/2001 (ECLI:IT:COST:2001:240)
Massima numero 26413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Ammissibilità del rito per reati procedibili a querela, anche nell'ipotesi di querela (proposta anteriormente alla pubblicazione della legge n. 479 del 1999) mancante della dichiarazione (espressa) di opposizione al procedimento con decreto penale - Lamentata disparità di trattamento in danno dei querelanti prima della legge anzidetta, ai quali non è riconosciuta facoltà di scelta se opporsi o meno alla definizione del procedimento con decreto penale, con violazione del diritto di difesa - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Procedimento per decreto - Ammissibilità del rito per reati procedibili a querela, anche nell'ipotesi di querela (proposta anteriormente alla pubblicazione della legge n. 479 del 1999) mancante della dichiarazione (espressa) di opposizione al procedimento con decreto penale - Lamentata disparità di trattamento in danno dei querelanti prima della legge anzidetta, ai quali non è riconosciuta facoltà di scelta se opporsi o meno alla definizione del procedimento con decreto penale, con violazione del diritto di difesa - Erroneità della premessa interpretativa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dal sopravvenuto art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha previsto la possibilità di adottare il procedimento per decreto anche per i reati perseguibili a querela, salvo che il querelante abbia nella stessa dichiarato di opporvisi. Infatti, il giudice rimettente, il quale lamenta disparità di trattamento tra querelanti - in mancanza di disciplina transitoria e non considerando i principi che regolano la successione nel tempo delle norme processuali - erroneamente ha ritenuto che la nuova disposizione fosse applicabile con effetti retroattivi nel giudizio 'a quo'.
M. F.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dal sopravvenuto art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha previsto la possibilità di adottare il procedimento per decreto anche per i reati perseguibili a querela, salvo che il querelante abbia nella stessa dichiarato di opporvisi. Infatti, il giudice rimettente, il quale lamenta disparità di trattamento tra querelanti - in mancanza di disciplina transitoria e non considerando i principi che regolano la successione nel tempo delle norme processuali - erroneamente ha ritenuto che la nuova disposizione fosse applicabile con effetti retroattivi nel giudizio 'a quo'.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 459
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte