Ordinanza 241/2001 (ECLI:IT:COST:2001:241)
Massima numero 26414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Chiamata in causa del terzo - Fissazione di un termine non perentorio al convenuto per la citazione del terzo - Lamentata disparità di trattamento tra attore (tenuto al rispetto del termine fissato dal giudice) e convenuto (cui è consentito di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza), e prospettato contrasto con il principio della ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell'attore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Chiamata in causa del terzo - Fissazione di un termine non perentorio al convenuto per la citazione del terzo - Lamentata disparità di trattamento tra attore (tenuto al rispetto del termine fissato dal giudice) e convenuto (cui è consentito di reiterare la richiesta di differimento dell'udienza), e prospettato contrasto con il principio della ragionevole durata del giudizio e del diritto di difesa dell'attore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa. Infatti, risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che la fattispecie concreta concerne la chiamata in causa ad opera di terzo e non dell'originario convenuto, sicché la norma applicabile deve individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile e, conseguentemente, la questione sollevata con riferimento all'art. 269 risulta priva di rilevanza nel giudizio 'a quo'.
M. F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo chiamato in causa. Infatti, risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione che la fattispecie concreta concerne la chiamata in causa ad opera di terzo e non dell'originario convenuto, sicché la norma applicabile deve individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile e, conseguentemente, la questione sollevata con riferimento all'art. 269 risulta priva di rilevanza nel giudizio 'a quo'.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 269
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte