Ordinanza 242/2001 (ECLI:IT:COST:2001:242)
Massima numero 26415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
04/07/2001; Decisione del
04/07/2001
Deposito del 06/07/2001; Pubblicazione in G. U. 11/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Ricorso del debitore al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento, analogamente a quanto disposto dall'art. 496 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Questione sollevata dal giudice rimettente dopo l'adozione di un provvedimento urgente e priva di motivazione in ordine alla tesi enunciata - Manifesta inammissibilità.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Ricorso del debitore al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento, analogamente a quanto disposto dall'art. 496 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Questione sollevata dal giudice rimettente dopo l'adozione di un provvedimento urgente e priva di motivazione in ordine alla tesi enunciata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, in quanto, in materia di esecuzione esattoriale, non sarebbero ammesse né le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, né il ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento. Infatti, il giudice della cautela rimettente - che, dopo aver emanato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione esattoriale ex art. 700 cod. proc. civ., ha mantenuto il giudizio davanti a sé - non spiega perchè abbia ritenuto rilevante nel giudizio innanzi a sé pendente una questione concernente i poteri del giudice dell'esecuzione; ne' motiva in alcun modo in ordine alla tesi interpretativa da lui accolta, apoditticamente enunciata in termini generali.
M. F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, in quanto, in materia di esecuzione esattoriale, non sarebbero ammesse né le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, né il ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento. Infatti, il giudice della cautela rimettente - che, dopo aver emanato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione esattoriale ex art. 700 cod. proc. civ., ha mantenuto il giudizio davanti a sé - non spiega perchè abbia ritenuto rilevante nel giudizio innanzi a sé pendente una questione concernente i poteri del giudice dell'esecuzione; ne' motiva in alcun modo in ordine alla tesi interpretativa da lui accolta, apoditticamente enunciata in termini generali.
M. F.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 57
co. 0
decreto legislativo
26/02/1999
n. 46
art. 16
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte