Sentenza 245/2001 (ECLI:IT:COST:2001:245)
Massima numero 26418
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 12/07/2001; Pubblicazione in G. U. 18/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di caltanissetta - Inosservanza del termine prescritto per il deposito - Improcedibilità del giudizio.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di caltanissetta - Inosservanza del termine prescritto per il deposito - Improcedibilità del giudizio.
Testo
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità, da quest'ultima adottata il 15 settembre 1998 con riferimento alle opinioni espresse da un proprio membro, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. L'autorità giudiziaria ricorrente non ha, infatti, rispettato il termine perentorio, prescritto dalle norme, per il deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, che costituisce adempimento necessario per l'apertura della fase del giudizio relativa alla decisione sul merito del conflitto.
- Conformi sentenze, qui richiamate, n. 203/1999 e n. 50/1999.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto v. l'ordinanza n. 218/2000.
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità, da quest'ultima adottata il 15 settembre 1998 con riferimento alle opinioni espresse da un proprio membro, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. L'autorità giudiziaria ricorrente non ha, infatti, rispettato il termine perentorio, prescritto dalle norme, per il deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, che costituisce adempimento necessario per l'apertura della fase del giudizio relativa alla decisione sul merito del conflitto.
- Conformi sentenze, qui richiamate, n. 203/1999 e n. 50/1999.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto v. l'ordinanza n. 218/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
15/09/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 4