Sentenza 246/2001 (ECLI:IT:COST:2001:246)
Massima numero 26419
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 12/07/2001; Pubblicazione in G. U. 18/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di bergamo - Tardività del deposito, per inosservanza del termine prescritto - Improcedibilita' del giudizio.
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilita' della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del tribunale di bergamo - Tardività del deposito, per inosservanza del termine prescritto - Improcedibilita' del giudizio.
Testo
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni di insindacabilità adottate dall'Assemblea parlamentare il 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999, a seguito del procedimento penale pendente a carico di un proprio membro in conseguenza di opinioni espresse nel corso di trasmissioni televisive. L'autorità ricorrente non ha, infatti, provveduto a depositare il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità nel termine perentorio, prescritto dalle norme, che costituisce adempimento necessario per lo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.
- Conformi sentenze, qui richiamate, n. 203/1999, n. 50/1999 e n. 35/1999.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. l'ordinanza n. 447/1999.
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Bergamo, sezione seconda penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni di insindacabilità adottate dall'Assemblea parlamentare il 20, 21, 26 e 27 gennaio 1999, a seguito del procedimento penale pendente a carico di un proprio membro in conseguenza di opinioni espresse nel corso di trasmissioni televisive. L'autorità ricorrente non ha, infatti, provveduto a depositare il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità nel termine perentorio, prescritto dalle norme, che costituisce adempimento necessario per lo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.
- Conformi sentenze, qui richiamate, n. 203/1999, n. 50/1999 e n. 35/1999.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. l'ordinanza n. 447/1999.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
20/01/1999
n. 0
art. 0
co. 0
deliberazione della Camera dei deputati
21/01/1999
n. 0
art. 0
co. 0
deliberazione della Camera dei deputati
26/01/1999
n. 0
art. 0
co. 0
deliberazione della Camera dei deputati
27/01/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3