Sentenza 247/2001 (ECLI:IT:COST:2001:247)
Massima numero 26420
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 12/07/2001; Pubblicazione in G. U. 18/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile nei confronti di un parlamentare per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte di appello di napoli - Inosservanza del termine perentorio prescritto per il deposito - Improcedibilità del giudizio.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile nei confronti di un parlamentare per risarcimento danni - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte di appello di napoli - Inosservanza del termine perentorio prescritto per il deposito - Improcedibilità del giudizio.
Testo
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 21 luglio 1998, a seguito di un procedimento civile per risarcimento danni instaurato contro un proprio membro a causa di opinioni espresse nel corso di trasmissioni televisive. L'autorità ricorrente non ha, infatti, rispettato il termine perentorio, prescritto dalle norme, per il deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, che costituisce adempimento necessario per lo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.
- Conformi sentenze, qui richiamate, n. 203/1999, n. 50/1999 e n. 35/1999.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. l'ordinanza n. 469/2000.
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 21 luglio 1998, a seguito di un procedimento civile per risarcimento danni instaurato contro un proprio membro a causa di opinioni espresse nel corso di trasmissioni televisive. L'autorità ricorrente non ha, infatti, rispettato il termine perentorio, prescritto dalle norme, per il deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, che costituisce adempimento necessario per lo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.
- Conformi sentenze, qui richiamate, n. 203/1999, n. 50/1999 e n. 35/1999.
- Per la dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. l'ordinanza n. 469/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
21/07/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3