Ordinanza 248/2001 (ECLI:IT:COST:2001:248)
Massima numero 26421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 12/07/2001; Pubblicazione in G. U. 18/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Canoni - Contratti stipulati prima del 31 dicembre 1998 - Integrazione del canone locativo anche in caso di opere di riparazione straordinarie eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto, oltreché in pendenza del rapporto - Esclusione - Prospettata diversita' di trattamento tra situazioni affini - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, secondo il <>, esclude, per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1998, che il canone locativo risultante dall'applicazione degli artt. 12-22 della legge possa essere integrato, nella misura prevista dalla norma impugnata, qualora le opere di riparazione straordinaria in essa contemplate siano state eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di locazione. Infatti l'ipotesi in cui le suddette opere vengano eseguite durante il rapporto locatizio è oggettivamente diversa da quella in cui le stesse opere siano eseguite quando l'immobile non è locato (fattispecie sulla quale, soltanto, si è formato il "diritto vivente"), onde non ricorre la necessità della parità di trattamento imposta dal principio costituzionale di eguaglianza.

M. R.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/07/1978  n. 392  art. 23  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte