Ordinanza 249/2001 (ECLI:IT:COST:2001:249)
Massima numero 26422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 12/07/2001; Pubblicazione in G. U. 18/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese - Tassa annuale - Interpretazione autentica - Misura della tassa, per ciascun anno, dal 1985 al 1992 - Lamentata, irragionevole, retroattività della disposizione, nonche' violazione del diritto di difesa, con incidenza sulla funzione giurisdizionale - Palese difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese - Tassa annuale - Interpretazione autentica - Misura della tassa, per ciascun anno, dal 1985 al 1992 - Lamentata, irragionevole, retroattività della disposizione, nonche' violazione del diritto di difesa, con incidenza sulla funzione giurisdizionale - Palese difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per palese difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha di fatto introdotto una disciplina innovativa, la quale non consente alle società di capitali di ottenere l'integrale rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta per l'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese. Infatti il giudice rimettente ha omesso di precisare se la società attrice nel giudizio 'a quo' avesse fornito la prova dell'effettiva iscrizione di atti sociali, in assenza della quale la domanda di rimborso avrebbe ben potuto essere accolta integralmente, senza la detrazione di cui all'art. 11 della legge citata.
- Per la declaratoria di manifesta inammissibilità, nel caso di omessa motivazione sulla compatibilità della norma censurata con l'ordinamento comunitario, v. ordinanze n. 38/1995, n. 244/1994.
M. R.
Manifesta inammissibilità, per palese difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha di fatto introdotto una disciplina innovativa, la quale non consente alle società di capitali di ottenere l'integrale rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta per l'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese. Infatti il giudice rimettente ha omesso di precisare se la società attrice nel giudizio 'a quo' avesse fornito la prova dell'effettiva iscrizione di atti sociali, in assenza della quale la domanda di rimborso avrebbe ben potuto essere accolta integralmente, senza la detrazione di cui all'art. 11 della legge citata.
- Per la declaratoria di manifesta inammissibilità, nel caso di omessa motivazione sulla compatibilità della norma censurata con l'ordinamento comunitario, v. ordinanze n. 38/1995, n. 244/1994.
M. R.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte