Ordinanza 250/2001 (ECLI:IT:COST:2001:250)
Massima numero 26423
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 12/07/2001; Pubblicazione in G. U. 18/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni nei confronti di un componente del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di roma - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Ricorrenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni nei confronti di un componente del parlamento - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del tribunale di roma - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Ricorrenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 23 maggio 2000, a seguito del giudizio civile per risarcimento del danno instaurato a causa di opinioni espresse da un proprio membro. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, in quanto la legittimazione ad esser parte nei conflitti tra poteri dello Stato spetta tanto ai singoli organi giurisdizionali, e, quindi, al Tribunale ricorrente, quanto alla Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la volontà dell'organo parlamentare in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.; ed è inoltre denunciata dall'autorità giudiziaria ricorrente la lesione della propria 'potestas iudicandi' in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 23 maggio 2000, a seguito del giudizio civile per risarcimento del danno instaurato a causa di opinioni espresse da un proprio membro. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso, in quanto la legittimazione ad esser parte nei conflitti tra poteri dello Stato spetta tanto ai singoli organi giurisdizionali, e, quindi, al Tribunale ricorrente, quanto alla Camera dei deputati, competente a dichiarare definitivamente la volontà dell'organo parlamentare in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost.; ed è inoltre denunciata dall'autorità giudiziaria ricorrente la lesione della propria 'potestas iudicandi' in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo del potere di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
23/05/2000
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37