Sentenza 251/2001 (ECLI:IT:COST:2001:251)
Massima numero 26424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Titolo
Oggetto del giudizio - Delegificazione della disposizione legislativa denunciata - Permanente vigenza della stessa disposizione - Ammissibilità della questione.
Oggetto del giudizio - Delegificazione della disposizione legislativa denunciata - Permanente vigenza della stessa disposizione - Ammissibilità della questione.
Testo
Possono avere ingresso le questioni di costituzionalità aventi ad oggetto una disposizione legislativa (art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992) sostituita da un atto avente natura regolamentare (art. 5 del d.P.R.n. 575 del 1994, emanato sulla base dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993). Infatti, i giudici rimettenti - cui spetta la valutazione circa la delegificazione - hanno ritenuto che, nonostante la "sostituzione" della disposizione di rango legislativo con altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttora vigente deve ritenersi quella contenuta nella legge, poiché il regolamento, intervenuto su aspetti sostanziali della materia, ha disposto fuori della materia procedurale sulla quale, sola, era abilitato a intervenire, con ciò rendendosi inoperante la clausola abrogativa delle norme "anche di legge" anteriori contenuta nel comma 8 dell'art. 2 della legge n. 537.
- Sulla giurisprudenza della Corte che esclude dalla giurisdizione costituzionale il controllo su atti aventi natura regolamentare, v., tra le molte, le richiamate ordinanze n. 554, n. 328 e n. 100/2000.
- Sulla spettanza al giudice rimettente - e non alla Corte - delle valutazioni in ordine all'intervento di delegificazione, v. la richiamata ordinanza n. 230/1999.
M.F.
Possono avere ingresso le questioni di costituzionalità aventi ad oggetto una disposizione legislativa (art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992) sostituita da un atto avente natura regolamentare (art. 5 del d.P.R.n. 575 del 1994, emanato sulla base dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993). Infatti, i giudici rimettenti - cui spetta la valutazione circa la delegificazione - hanno ritenuto che, nonostante la "sostituzione" della disposizione di rango legislativo con altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttora vigente deve ritenersi quella contenuta nella legge, poiché il regolamento, intervenuto su aspetti sostanziali della materia, ha disposto fuori della materia procedurale sulla quale, sola, era abilitato a intervenire, con ciò rendendosi inoperante la clausola abrogativa delle norme "anche di legge" anteriori contenuta nel comma 8 dell'art. 2 della legge n. 537.
- Sulla giurisprudenza della Corte che esclude dalla giurisdizione costituzionale il controllo su atti aventi natura regolamentare, v., tra le molte, le richiamate ordinanze n. 554, n. 328 e n. 100/2000.
- Sulla spettanza al giudice rimettente - e non alla Corte - delle valutazioni in ordine all'intervento di delegificazione, v. la richiamata ordinanza n. 230/1999.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
19/04/1994
n. 575
art. 5
co. 0
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte