Sentenza 251/2001 (ECLI:IT:COST:2001:251)
Massima numero 26425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente per i soggetti già sottoposti a misure di prevenzione (disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 successivamente modificate) - Introduzione di una disciplina di maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente, in contrasto con la legge di delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente per i soggetti già sottoposti a misure di prevenzione (disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 successivamente modificate) - Introduzione di una disciplina di maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente, in contrasto con la legge di delega - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 della Costituzione - l'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata. Infatti, nell'ambito di una delega al Governo, conferita con ampiezza di scelte innovative per l'emanazione di disposizioni intese a "rivedere e riordinare" la legislazione in materia di circolazione stradale, la particolare delega (contenuta nella lettera t) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190/91) che abilitava il Governo stesso a operare un mero "riesame" della disciplina della revoca della patente di guida con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, deve essere intesa in senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che siano sostanzialmente innovative, con carattere peggiorativo, rispetto al sistema legislativo preesistente.
- Sull'ampiezza della delega legislativa conferita con la legge n. 190/1991, v. richiamata sentenza n. 305/1996.
- In applicazione della stessa 'ratio', v. anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale, resa con la sentenza n. 354/1998, della stessa disposizione nella parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "erano state" sottoposte a misura di sicurezza personale.
M.F.
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 della Costituzione - l'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata. Infatti, nell'ambito di una delega al Governo, conferita con ampiezza di scelte innovative per l'emanazione di disposizioni intese a "rivedere e riordinare" la legislazione in materia di circolazione stradale, la particolare delega (contenuta nella lettera t) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 190/91) che abilitava il Governo stesso a operare un mero "riesame" della disciplina della revoca della patente di guida con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di prevenzione, deve essere intesa in senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che siano sostanzialmente innovative, con carattere peggiorativo, rispetto al sistema legislativo preesistente.
- Sull'ampiezza della delega legislativa conferita con la legge n. 190/1991, v. richiamata sentenza n. 305/1996.
- In applicazione della stessa 'ratio', v. anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale, resa con la sentenza n. 354/1998, della stessa disposizione nella parte in cui stabiliva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "erano state" sottoposte a misura di sicurezza personale.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 130
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 13/06/1991
n. 190
art. 2
co. 1 lett. t)