Sentenza 251/2001 (ECLI:IT:COST:2001:251)
Massima numero 26426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti di sottoposti alla misura preventiva del foglio di via obbligatorio - Intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilita' della questione.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti di sottoposti alla misura preventiva del foglio di via obbligatorio - Intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione. Infatti, la Corte, con la sentenza n. 427 del 2000, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
- V. anche la precedente dichiarazione di manifesta inammissibilità resa con l'ordinanza n. 587/2000.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione. Infatti, la Corte, con la sentenza n. 427 del 2000, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
- V. anche la precedente dichiarazione di manifesta inammissibilità resa con l'ordinanza n. 587/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 130
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte