Sentenza 252/2001 (ECLI:IT:COST:2001:252)
Massima numero 26427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno nel territorio dello stato - Straniero extracomunitario immigrato clandestinamente per trattamento terapeutico essenziale - Mancata previsione del divieto di espulsione - Asserita lesione del diritto inviolabile alla salute - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Straniero - Ingresso e soggiorno nel territorio dello stato - Straniero extracomunitario immigrato clandestinamente per trattamento terapeutico essenziale - Mancata previsione del divieto di espulsione - Asserita lesione del diritto inviolabile alla salute - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
La normativa sugli stranieri (d.lgs. n. 286 del 1998) non esclude, ed anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito, quando dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo. Non è, quindi, fondata, con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero che, entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale.
- Sulla natura essenziale ed irrinunciabile del diritto alla salute, v. sentenze n. 509/2000, n. 309/1999, n. 267/1998.
M.R.
La normativa sugli stranieri (d.lgs. n. 286 del 1998) non esclude, ed anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito, quando dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo. Non è, quindi, fondata, con riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero che, entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale.
- Sulla natura essenziale ed irrinunciabile del diritto alla salute, v. sentenze n. 509/2000, n. 309/1999, n. 267/1998.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 19
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte