Sentenza 253/2001 (ECLI:IT:COST:2001:253)
Massima numero 26428
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  05/07/2001;  Decisione del  05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un parlamentare - Procedimento penale per diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del tribunale di milano - Ammissibilita' (gia' dichiarata con ordinanza) - Perentorietà del termine previsto per il deposito del ricorso - Inosservanza - Improcedibilita' del giudizio.

Testo
E' improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità, adottata dall'Assemblea il 25 novembre 1999, a seguito del procedimento penale pendente a carico di un proprio membro per il reato di diffamazione aggravata. Il ricorrente Tribunale non ha, infatti, rispettato il termine perentorio, prescritto dalle norme, per il deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, che costituisce adempimento necessario ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.

- Conformi le richiamate sentenze n. 203/1999 e n. 449/1997, n. 50 e n. 35/1999; n. 342 e n. 274/1998.

- Per la dichiarazione di ammissibilità, v. l'ordinanza n. 488/2000.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  25/11/1999  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26    co. 3  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 26    co. 4