Ordinanza 254/2001 (ECLI:IT:COST:2001:254)
Massima numero 26429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Personale militare - Collocamento in ausiliaria - Determinazione dell'indennità di ausiliaria - Mancata possibilita' di computare l'indennità di posizione spettante ai pari grado (generali di divisione e di corpo d'armata) in servizio - Prospettata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con il principio dell'affidamento del cittadino a garanzia dei diritti previdenziali, con quelli di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione e di proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.
Impiego pubblico - Personale militare - Collocamento in ausiliaria - Determinazione dell'indennità di ausiliaria - Mancata possibilita' di computare l'indennità di posizione spettante ai pari grado (generali di divisione e di corpo d'armata) in servizio - Prospettata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con il principio dell'affidamento del cittadino a garanzia dei diritti previdenziali, con quelli di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione e di proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, nella parte in cui, riconoscendo l'indennità di posizione in favore dei generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, prevede che la stessa non produca effetti ai fini della determinazione dell'indennità ausiliaria. Infatti, da un lato, l'indennità di posizione e l'indennità ausiliaria hanno finalità e 'ratio' diverse, onde non è irragionevole una differente disciplina normativa; dall'altro, la lamentata disparità - non avendo carattere macroscopico ed irragionevole - non esula dall'ambito della discrezionalità legislativa in tema di meccanismi di perequazione.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di meccanismi di perequazione, v. sentenza n. 126/2000.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, nella parte in cui, riconoscendo l'indennità di posizione in favore dei generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, prevede che la stessa non produca effetti ai fini della determinazione dell'indennità ausiliaria. Infatti, da un lato, l'indennità di posizione e l'indennità ausiliaria hanno finalità e 'ratio' diverse, onde non è irragionevole una differente disciplina normativa; dall'altro, la lamentata disparità - non avendo carattere macroscopico ed irragionevole - non esula dall'ambito della discrezionalità legislativa in tema di meccanismi di perequazione.
- Sulla discrezionalità legislativa in tema di meccanismi di perequazione, v. sentenza n. 126/2000.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
02/10/1997
n. 334
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte