Ordinanza 255/2001 (ECLI:IT:COST:2001:255)
Massima numero 26431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
05/07/2001; Decisione del
05/07/2001
Deposito del 17/07/2001; Pubblicazione in G. U. 25/07/2001
Titolo
Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Criteri di calcolo, nel caso di intervenuta trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Computo proporzionato al tempo parziale e alla ridotta retribuzione percepita - Lamentata irragionevolezza del sistema, con violazione del principio di adeguatezza della tutela previdenziale - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Pensione di invalidità - Criteri di calcolo, nel caso di intervenuta trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Computo proporzionato al tempo parziale e alla ridotta retribuzione percepita - Lamentata irragionevolezza del sistema, con violazione del principio di adeguatezza della tutela previdenziale - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 e 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente - chiamato a decidere in ordine al 'quantum' pensionistico spettante ad un lavoratore totalmente inabile che, successivamente al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, aveva proseguito il rapporto di lavoro trasformandolo da tempo pieno a tempo parziale - erroneamente ha ritenuto che le norme impugnate dovrebbero determinare la riduzione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, sulla base di un profilo di mero fatto (quale la prosecuzione e la trasformazione del rapporto di lavoro) ininfluente sulla determinazione del 'quantum' pensionistico.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 e 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente - chiamato a decidere in ordine al 'quantum' pensionistico spettante ad un lavoratore totalmente inabile che, successivamente al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, aveva proseguito il rapporto di lavoro trasformandolo da tempo pieno a tempo parziale - erroneamente ha ritenuto che le norme impugnate dovrebbero determinare la riduzione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, sulla base di un profilo di mero fatto (quale la prosecuzione e la trasformazione del rapporto di lavoro) ininfluente sulla determinazione del 'quantum' pensionistico.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/1984
n. 222
art. 2
co. 3
decreto legislativo
25/02/2000
n. 61
art. 9
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte